VISITE MEDICHE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA PER GLI UNDER 12


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti all’argomento in oggetto, si comunica che il giorno 20 agosto è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63) la legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” – cosiddetto Decreto del Fare. – Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2013.


 


In particolare, il testo di legge prevede all’articolo 42-bis quanto segue:


 


ART. 42-bis. – (Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria).


 


1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.


2. Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma.


 


Di conseguenza è venuta meno l’obbligatorietà della certificazione medica (e dell’esame elettrocardiografico) nell’attività ludico motoria giovanile e amatoriale prevista dal  Decreto 24 aprile 2013 (G.U. 20/07/2013) “Disciplina della certificazione all’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salva vita”.


 


La certificazione rimane invece necessaria per l’attività non agonistica; in questi casi sarà il medico di medicina generale/pediatra di libera scelta a valutare la necessità di  eseguire eventuali accertamenti diagnostici sulla base di anamnesi e visita della singola persona.


 


LE PROCEDURE E LE MODALITA’ NORMATIVE DELLA RICHIESTA PER LE VISITE MEDICHE INERENTI L’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA  E’ QUINDI IDENTICA A QUELLA DELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013